Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD per il materiale elettrico

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Direttiva Bassa Tensione


La direttiva 2014/35/UE, nota come Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD, recepita in Italia dal D.Lgs. n.86/2016 concerne l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

La direttiva regolamenta la commercializzazione e la circolazione di tutti i prodotti e/o dispositivi e/o materiale elettrico destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale di corrente compresa tra 50 a 1.000 Volt alternata o da 75 a 1.500 Volt.

L’obiettivo della presente direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando allo stesso tempo il funzionamento e la promozione all’interno del Mercato unico delle apparecchiature elettriche in Europa.

I prodotti / dispositivi / apparecchiature elettriche possono essere immessi sul mercato solo se conformi ai requisiti di tale direttiva.

L’ allegato III della direttiva descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva.

  Documentazione tecnica
Il fabbricante prima di immettere il prodotto sul mercato ricongiunge la documentazione tecnica necessaria al fine di valutare se il materiale elettrico è conforme ai requisiti della direttiva.

  Dichiarazione di conformità
Il fabbricante o il suo mandatario predispongono una dichiarazione scritta di conformità prima di posizionare il prodotto sul mercato. Sono gli unici soggetti legittimati a farla.

  Marcatura CE
Prima di essere immesso sul mercato il materiale elettrico deve presentare la marcatura "CE". Solo il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità sono autorizzati ad apporre la marcatura "CE". Sebbene l'importatore non sia in grado di dichiarare la conformità alla direttiva, deve comunque agire con la dovuta attenzione al fine di garantire che prodotti chiaramente non conformi non vengano immessi sul mercato.

In conclusione ciascuno dei prodotti immessi all’interno del mercato comunitario bisogna essere in regola con le leggi in vigore è necessario predisporre il FASCICOLO TECNICO.

La documentazione deve essere completa in tutte le sue parti, inclusa l’analisi dei rischi.
Tale iter si conclude con l’obbligo di apposizione della Marcatura CE sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò risulta impossibile, è apposta sull'imballaggio, e sui documenti d'accompagnamento. (Art. 13 D. Lgs. 86/2016).

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